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Riposi per allattamento anche se la madre non lavora

Pubblicato il 19 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L'Inps ha recepito la decisione della Corte di cassazione in base alla quale il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche se la madre, lavoratrice autonoma, sta fruendo dell'indennità di maternità.
Con la sentenza 22177/2018 la Suprema corte è intervenuta sull'applicazione dell'articolo 40 del Dlgs 151/2001, relativo ai riposi per allattamento in caso di maternità o adozione. La norma stabilisce che possono essere fruiti dal padre invece che dalla madre se questo è l'unico affidatario, oppure se la madre è lavoratrice dipendente ma non li utilizza, o se non è una lavoratrice dipendente, o infine se è deceduta o gravemente malata.
L'istituto di previdenza ha sostenuto che nel caso di lavoratrice autonoma, la fruizione dei permessi da parte del padre sarebbe consentita solo come alternativa all'indennità di maternità della madre. Invece la Cassazione ha ritenuto che c’è compatibilità, in quanto la lavoratrice autonoma non ha obbligo di astensione dal lavoro.
Con la circolare 140/2019 l'Inps ha quindi preso atto di tale decisione, precisando che dovrà essere applicata oltre che alle nuove richieste, anche a quelle già ricevute ma non definite. Inoltre, su richiesta dell'interessato, anche per i provvedimenti già adottati, purché non sia decorso il termine di prescrizione o non ci sia sentenza passata in giudicato.
L'istituto di previdenza ribadisce, invece, l'incompatibilità tra il congedo parentale della madre e i riposi per allattamento fruiti dal padre, e il divieto per il padre di utilizzare le ore aggiuntive (raddoppiate) previste per i parti plurimi, in quanto la madre non ha diritto ai riposi giornalieri. Quest'ultima affermazione si basa su quanto già scritto nella circolare 8/2003 al paragrafo 2:
“Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento. Non ha diritto, come pure se la madre è una lavoratrice autonoma, neanche alle ore che il citato articolo 41 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall'articolo 39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.

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