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Nomina di sindaci e revisori con effetto dal 1° gennaio

Pubblicato il 23 novembre 2019 Il Sole 24 ore; Italia Oggi;

Il 16 dicembre 2019 è la data che fa partire il nuovo Codice della crisi di impresa e che impone alle Srl (anche in forma di cooperativa) e ai professionisti adempimenti non sempre chiari e semplici. Ma forse una soluzione, a legislazione invariata, c’è. Il termine previsto dall’articolo 379, comma 3, Codice della crisi, di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore anche nella prospettiva di rafforzare gli strumenti di allerta in grado di prevenire situazioni di crisi crea difficoltà, anche in relazione alle responsabilità correlate, in cui si andrebbe a trovare un professionista chiamato a metà dicembre a dover svolgere la propria attività sostanzialmente in modo “retroattivo” o per meglio dire “figurativo”. La soluzione può essere trovata grazie alle regole di diritto comune. Si potrebbe procedere alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore, entro il termine di legge (16 dicembre 2019) inserendo nel verbale di nomina una clausola ad hoc relativa alla decorrenza dell’effetto della nomina dal 1° gennaio 2020.

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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

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Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...