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Infortuni, rischio elettivo escluso in presenza di responsabilità dell’impresa

Pubblicato il 28 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In caso di comportamento imprudente adottato dal lavoratore è escluso il “concorso di colpa”, atto a diminuire l’importo del risarcimento, ogni qual volta il datore di lavoro violi gli obblighi di prevenzione. Tale regola si applica qualora l’inosservanza degli obblighi richiamati dal T.U. sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) sia giuridicamente da considerare munite di “incidenza esclusiva” rispetto alla determinazione dell’evento dannoso.

Così hanno deciso i giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 30679 del 25 novembre 2019. La vicenda riguardava un lavoratore infortunatosi a causa del crollo di un capannone in fase di smontaggio, nonostante sia stato informalmente avvisato, tramite terza persona (non dal datore di lavoro), che tale lavoro doveva essere rinviato ad altra data. Con l’occasione, gli ermellini hanno fornito una corretta valutazione sulla rilevanza o meno del concorso di colpa negli infortuni sul lavoro.

I giudici di legittimità, in prima battuta, si sono concentrati sulla distinzione tra “rischio elettivo” e “concorso di colpa”.

La prima fattispecie riguarda una delle cause di esclusione dalla tutela infortunistica INAIL del lavoratore. Si tratta di comportamento volontario palesemente abnorme, in cui la responsabilità datoriale è completamente esclusa.

Il concorso di colpa, diversamente, individua il caso in cui all’evento di infortunio concorre anche il lavoratore mediante comportamenti non idonei assunti sul posto di lavoro. Ciò determina una riduzione del risarcimento in base alla gravità della colpa.

In tal contesto, spiegano i giudici di legittimità, è fondamentale il principio secondo il quale, una volta riconosciuta una causa in grado di evitare il rischio d’infortunio, resta comunque la responsabilità datoriale qualora non abbia attuato le idonee misure al fine di impedire l’infortunio del lavoratore.

Pertanto, se emergono comportamenti imprudenti del lavoratore che possano ricollegarsi in modo diretto all’inosservanza di doveri informativi (o formativi) del datore di lavoro, tali da rendere presumibile che, laddove quegli obblighi fossero stati assolti, quel comportamento non vi sarebbe stato, non è possibile comunque attribuire al lavoratore una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale e che sia tale da ridurre l’importo del risarcimento.

In conclusione, afferma la Corte di Cassazione, non si può parlare di “concorso di colpa” se il datore di lavoro non adotti forme tipiche o atipiche di prevenzione che avrebbero consentito di impedire con ogni probabilità il verificarsi dell’evento. Dunque, a nulla rileva la circostanza che il lavoratore abbia assunto un comportamento astrattamente non rispettoso di regole cautelari.


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