La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31772/2019, ha affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se l’operazione realizzata risultava elusiva «premesso che avrebbe potuto conseguirsi il medesimo risultato in forme diverse». Secondo la Corte di Cassazione, «non si tratta di sindacare o comprimere i principi costituzionali di libertà d’impresa e di iniziativa economica, imponendo al contribuente una specifica misura di ristrutturazione… solo perché essa avrebbe comportato un maggior carico fiscale». Si tratta tuttavia «di evidenziare l’esistenza di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima opera-zione economica, presupposto logico necessario della verifica della ragionevolezza, secondo logiche economi-che e di mercato, delle forme con le quali l’operazione stessa è stata concretamente eseguita».