L’analisi dell’articolo 4, D.L. 124/2019, la cui legge di conversione è stata appena approvata dalla Camera, dice che il certificato di affidabilità previsto dal comma 5, che in teoria dovrebbe consentire a molte imprese di dribblare il nuovo complicatissimo meccanismo delle ritenute, non potrà essere utilizzato da molti operatori in situazioni nelle quali ha poco senso che vengano esclusi. La catena di adempimenti non sarà obbligatoria per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che comunichino al committente di avere una serie di requisiti, con certificazione dell’Agenzia delle entrate. Dovranno essere in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e avere eseguito nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per almeno il 10% del totale dei ricavi e compensi che risultano in dichiarazione.