Ai sensi dell’articolo 2, D.L. 124/2019 a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione è esclusa la facoltà della compensazione dei crediti tributari. L’articolo 3 conferma che l’istituto della compensazione orizzontale (articolo 17, D.L. 241/1997) delle imposte e dei contributi con i crediti fiscali a favore dello Stato, enti previdenziali e regioni, è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come avviene da tempo per l’Iva. La trasmissione del modello F24 contenente la compensazione potrà essere eseguita solamente utilizzando i servizi telematici delle Entrate, anche da parte dei soggetti non titolari di partita Iva. Quindi anche per i privati occorrerà utilizzare Entratel oppure Fisco online, utilizzando le applicazioni F24 web nonché F24 online.