Notizia

Sul cliente l'onere della prova

Pubblicato il 13 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32495/2019, ha statuito che il commercialista non risarcisce perché è il cliente a dover provare l'omessa registrazione dei ricavi. Il contabile è tenuto a svolgere la prestazione entro il mandato ricevuto e senza l'onere di reperire informazioni ulteriori a quelle fornite dall'assistito, tenuto a dimostrare la consegna dei documenti. Il professionista, dal canto suo, svolge la sua prestazione entro i limiti del mandato ricevuto e non ha alcun onere di reperire informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai clienti.


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Scadenza del 31 maggio 2024
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collabo...