La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32495/2019, ha statuito che il commercialista non risarcisce perché è il cliente a dover provare l'omessa registrazione dei ricavi. Il contabile è tenuto a svolgere la prestazione entro il mandato ricevuto e senza l'onere di reperire informazioni ulteriori a quelle fornite dall'assistito, tenuto a dimostrare la consegna dei documenti. Il professionista, dal canto suo, svolge la sua prestazione entro i limiti del mandato ricevuto e non ha alcun onere di reperire informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai clienti.