La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50362/2019, ha stabilito che il reato di dichiarazione fraudo-lenta scatta anche quando sono dedotti dall'Ires i costi dell'operazione che è inesistente soltanto dal punto di vista soggettivo. Al di là dell'Iva, dunque, pure ai fini delle imposte dirette non conta che la falsità riguardi soltanto l'identità del soggetto che emette il documento contabile mentre risulta effettiva la prestazione sottesa: il delitto ex articolo 2, D.Lgs. 74/2000, infatti, si configura ugualmente perché il fatto che il committente/cessionario sostenga consapevolmente i costi poi portati in deduzione dall'Ires integra una distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività d'impresa.