La CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 266/II/2019, ha statuito che se vengono contestate fatture inesistenti perché il fornitore è una cartiera, il contribuente ha diritto di esaminare anche integralmente gli atti di indagine che hanno riguardato chi ha emesso i documenti, in modo da potersi adeguatamente difendere. A tal fine non è sufficiente nell’accertamento una motivazione per relationem ad altri atti non conosciuti dal contribuente riportando solo il contenuto essenziale