L’articolo 32-ter, D.L. 124/2019 risolve la questione relativa al trattamento fiscale dei dividendi conseguiti da una società semplice, che si considerano percepiti dai soci di quest’ultima con l’applicazione del corrispondente regime fiscale. Il problema non è invece risolto per i dividendi di fonte estera. Non si vede per quale motivo i dividendi di fonte estera dovrebbero subire un trattamento differente (e in ge-nere più penalizzante) rispetto ai dividendi italiani. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea un trattamento fiscale differenziato tra i dividendi distribuiti da una società resi-dente e i dividendi distribuiti da una società stabilita all’estero, anche in uno Stato non UE, rientra fra le misure vietate dall’articolo 63, § 1, Tfue, trattandosi di una restrizione dei movimenti di capitali.