Come noto, dallo scorso 1° gennaio 2020 è in vigore l’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997 con cui è stara prevista una stretta sulle ritenute negli appalti cd. labour intensive. In particolare, è previsto che, per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro, il datore di lavoro deve procedere al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente (cfr. risoluzioni n. 108/E/2019 e n. 109/E/2019). Tale regime riguarda anche le agenzie per il lavoro e il distacco, mentre ne sono escluse le prestazioni di trasporto (che avvengono sul mezzo) e quelle di logistica effettuate presso le sedi del prestatore.