Come noto, a decorrere dal 2020, per la prova della cessione intraUe, può essere preparata una nuova presunzione legale che consente, a determinate condizioni, di trasferire sul Fisco l’onere della prova. In particolare, bisogna gestire e conservare la documentazione prevista dall’articolo 45-bis, Regola-mento 282/2011/UE. La disposizione armonizza i diversi approcci dei singoli Stati membri. Dalla tipo-logia dei documenti richiesti è chiaro che nel caso in cui il trasporto sia curato (con un trasportatore terzo) dal cedente, l’acquisizione della documentazione richiesta è fattibile, mentre nel caso in cui il trasporto sia curato dal trasportatore l’acquisizione della documentazione di trasporto può avvenire solo con la cooperazione del cessionario (unico detentore della relativa documentazione di trasferimento del bene).