La CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 3/II/2020, ha statuito che in materia di cessione d'azienda, la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni disposte dalla normativa fiscale laddove il trasferimento sia avvenuto in frode ai crediti tributari; circostanza rinvenibile da elementi quali, presenza di imposte autoliquidate, tempistiche e modalità di cessione nonché mancata richiesta del certificato di inesistenza di carichi fiscali.