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Conguagli contributivi di fine anno, le istruzioni operative Inps

Pubblicato il 08 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la circolare 27 dicembre 2019, numero 160, Inps ha diffuso le consuete istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il flusso uniemens, riguardanti le operazioni di conguaglio relative all'anno 2019 e i termini entro i quali le stesse devono essere concluse, nonché gli istituti retributivi/contributivi interessati.
Dette istruzioni ripropongono quelle contenute nella circolare 123/2018 relativa ai conguagli 2018 (sono stati modificati, naturalmente, i riferimenti temporali e alcuni indici variabili) fatta eccezione per:
a) i conguagli relativi ai versamenti di quote di Tfr al fondo di tesoreria da parte delle aziende che gestiscono posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione 7W. Per tali posizioni, i conguagli devono essere espletati tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio 3025 del 7 agosto 2019. In particolare, trattasi delle aziende:
– titolari di matricole aziendali (in regola con il Durc) con codice autorizzazione "1R" che abbiano esposto le quote di Tfr al Fondo di tesoreria anche per lavoratori diversi dai "dipendenti 2T Tesoreria" (acquisiti per effetto di operazioni societarie) alle quali è stato assegnato, in aggiunta al citato codice di autorizzazione "1R", anche il "7W";
– titolari di matricole aziendali (in regola con il Durc) prive del codice autorizzazione "1R" (o revocato) per le quali il Tfr relativo al periodo compreso fra il primo mese di versamento e il mese immediatamente precedente a quello dell'assegnazione del codice "7W", rimane accantonato al Fondo di tesoreria
b) la monetizzazione delle ferie e la relativa imposizione contributiva, sulle modalità operative per il recupero dei contributi sul valore ferie non godute, le istruzioni richiamano il messaggio 456 del 31 gennaio 2019, avente per oggetto "Variabili retributive. Estensione del termine per le variabili "ferie" e "rol". Istruzioni operative per la gestione delle denunce contributive pregresse".
L'Inps ha confermato che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate:
• con la denuncia del mese di dicembre 2019 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2020 – denuncia uniemens 31 gennaio 2020) oppure, senza applicazione di oneri aggiuntivi, con la denuncia del mese di gennaio 2020 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2020– denuncia Uniemens 29 febbraio 2020);
• anche con la denuncia del mese di febbraio 2020 (scadenza di pagamento 16 marzo 2020 – denuncia Uniemens 31 marzo 2020) per i conguagli relativi al Tfr dovuto al fondo di tesoreria (comprese le relative misure compensative), senza aggravio di oneri accessori. Termine ultimo anche per la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 22 della legge 177/1976 per alcune categorie di dipendenti pubblici, per il personale iscritto al fondo pensioni Ferrovie dello Stato e al fondo di quiescenza ex post;
• esclusivamente con la denuncia del mese di gennaio 2020 per il versamento o il recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione.