La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32427/2019, ha stabilito che i versamenti effettuati sul conto corrente bancario intestato a un lavoratore autonomo oppure ai suoi stretti familiari si presumono come ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività libero professionale a meno che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni che hanno concorso a formare il suo reddito imponibile oppure fornisca la prova analitica dell’estraneità di dette movimenta-zioni all’esercizio della sua attività professionale.