La CTP di Milano, con la decisione n. 3978/XIX/2019, ha statuito che è da annullare la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’intero debito erariale dopo che il tribunale ha omologato con decreto il concordato preventivo, anche se su questo decreto – annullato dalla Corte d’Appello in seguito al reclamo dell’Agenzia delle entrate – pende il giudizio di Cassazione.