Le novità in materia di appalti che presentano i limiti oggettivi e quantitativi dell’articolo 17-bis, comma 1, D.L. 241/1997, si applicano anche per le ritenute operate in gennaio relative agli appalti già in corso. Le regole sulle ritenute riguardano anche le agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. 276/2003. Fermo restando, tuttavia, che il rapporto da esse sottoscritto deve presentare tutte le caratteristiche di importo e oggettive previste dal testo convertito. Il limite di 200.000 euro annui va inteso per singola impresa. Dal lato oggettivo non si ricade nella previsione normativa tutte le volte in cui il prestatore, dota-to di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente.