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Oneri di transazione per finanziarsi non soggetti ai limiti di deducibilità

Pubblicato il 16 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Aidc, con la norma di comportamento n. 207, afferma che gli oneri di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, iscritti al valore nominale nella voce “C17) Interessi e altri oneri finanziari”, in deroga al criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96, Tuir. Ai fini Irap, invece, tale allocazione contabile ne determina l’indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda anche le componenti finanziarie del Conto economico.