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Per la dichiarazione fraudolenta bastano le note spese gonfiate

Pubblicato il 17 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;:

L’inasprimento delle sanzioni penali in caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l’estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di questo reato – previsti dal decreto fiscale – comporta un’attenta valutazione delle modalità attraverso cui potrebbe manifestarsi la condotta illecita. A norma dell’articolo 1, D.Lgs. 74/2000 per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» cui fanno riferimento i delitti di dichiara-zione fraudolenta (articolo 2) e di emissione dei medesimi documenti (articolo 8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie. Per l’integrazione dei delitti in esame occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.


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