Notizia

Detrazioni per spese tracciabili, chi paga non è rilevante

Pubblicato il 18 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

I principi generali dettati dalla circolare n. 13/E/2019, aiutano a risolvere i casi dubbi in tema di tracciabilità delle spese cointestate o per familiari a carico. La Legge di Bilancio sottopone alcune detrazioni alla condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui al D.Lgs. 241/1997. La disposizione va coordinata con il principio generale per cui le detrazioni spettano per gli oneri sostenuti dal contribuente (la detrazione spetta a chi ha pagato) ed effettivamente rimasti a carico (non spetta se nello stesso anno la spesa è stata rimborsata). Fino al 2019 per la prova di aver sostenuto la spesa bastava l’intestazione del documento di spesa (fattura, ricevuta, documento commerciale). Dal 2020 è sufficiente il pagamento con mezzo diverso dal contante e l’identificabilità del destinatario del pagamento.


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Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).