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Crediti da lavoro: prescrizione, diffida accertativa e atti interruttivi

Pubblicato il 24 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

E’ stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 23 gennaio 2020, una nota in cui, dati i dubbi sollevati da alcuni Uffici in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti la prescrizione dei crediti da lavoro nell’ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa, precisa che le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale; la prescrizione ordinaria decennale, assume invece nella materia lavoristica rilievo soltanto residuale.
La prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere e al riguardo la Corte di Cassazione ha espresso l’orientamento secondo cui la decorrenza del termine non operi in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di “timore”, tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso.
Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza, si sono espressi nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento, venendo in proposito in rilievo anche le concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro.
La sussistenza o meno di una condizione di “sudditanza psicologica” connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà, pertanto, essere valutata dall’Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese. Si ritiene dunque che tale complessa valutazione non possa spettare all’organo di vigilanza nel corso dell’attività ispettiva ma debba essere rimessa, anche in ragione dell’alternanza degli orientamenti giurisprudenziali, esclusivamente all’Autorità giudiziaria.
Pertanto, atteso che la diffida accertativa ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, come tali non fondati su elementi suscettibili di interpretazione si ritiene che il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato.
A tal fine il personale ispettivo dovrà comunque tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore e da questi debitamente documentati all’organo di vigilanza. In proposito, va evidenziato che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non richiede che l’atto rispetti particolari formule, risultando sufficiente che contenga la chiara indicazione del soggetto obbligato e l'esplicitazione di una pretesa ovvero la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ne consegue che risulta sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, mediante atto scritto diretto al debitore e a lui trasmesso con i mezzi idonei a garantirne la conoscenza legale, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, sempreché non siano comunque decorsi cinque anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione


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