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Il reverse charge prevale sul rappresentante fiscale

Pubblicato il 25 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 11/2020, ha statuito che il reverse charge prevale sull’identificazione diretta e sul rappresentante fiscale. Inoltre, in caso di reverse charge oggettivo (cessione rottami) l’assolvimento dell’imposta deve obbligatoriamente avvenire a carico del cessionario, anche nel caso in cui quest’ultimo non sia residente.