Notizia

Il reverse charge prevale sul rappresentante fiscale

Pubblicato il 25 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 11/2020, ha statuito che il reverse charge prevale sull’identificazione diretta e sul rappresentante fiscale. Inoltre, in caso di reverse charge oggettivo (cessione rottami) l’assolvimento dell’imposta deve obbligatoriamente avvenire a carico del cessionario, anche nel caso in cui quest’ultimo non sia residente.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 26 gennaio 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2025 (soggetti mensili) e al qua...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del quarto trimestre 2025 relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo S...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di dicembre 2025 relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da ...

Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del quarto trimestre 2025 relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggett...