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Prescrizione quinquennale per i crediti da lavoro

Pubblicato il 27 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Al fine dell'adozione del provvedimento di diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo deve far riferimento al termine di prescrizione pari a cinque anni.

La decorrenza di detto periodo, secondo l'indicazione fornita dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nella nota n. 595 del 23 gennaio 2020 , va riferita al primo giorno utile per far valere il diritto di credito, anche se in costanza di rapporto, sebbene la Giurisprudenza prevalente ritenga che la decorrenza del termine non operi quando il lavoratore risulta essere ancora in forza, posto che lo stesso si trova in una condizione di "sudditanza psicologica", tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Tuttavia, secondo altri orientamenti giurisprudenziali (Cfr. Cass. sent. n. 12553/2014; Corte di Appello di Firenze sent. n. 146/2016), anche in considerazione del quadro normativo vigente, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, sembrerebbe essere necessaria una valutazione, caso per caso, in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento, venendo in proposito in rilievo anche le concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro. In altre parole, la sussistenza o meno di una condizione di "sudditanza psicologica" connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà, pertanto, essere valutata dall'Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese.

Come noto, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili e quindi, ai fini dell'adozione del provvedimento de quo i crediti non possono essere fondati su elementi suscettibili di interpretazione.

Ne consegue che l'ispettore del lavoro potrà adottare la diffida accertativa per crediti patrimoniali unicamente in relazione ai crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato, senza possibilità alcuna di effettuare apprezzamenti discrezionali su una diversa decorrenza.

La nota in commento richiama, altresì, l'attenzione su eventuali atti interruttivi che possano far decorrere nuovamente il quinquennio. Per tali atti non sono richieste formule particolari, risultando sufficiente la chiara indicazione del soggetto obbligato e l'esplicitazione di una pretesa ovvero la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. sent. n. 16465/2017).


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