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Senza decreto inapplicabile nella Cu lo sconto sui redditi degli impatriati

Pubblicato il 29 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In mancanza delle istruzioni operative per riconoscere la potenziata agevolazione fiscale ai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza dal 30 aprile al 3 luglio 2019, i relativi dati non possono essere esposti nella Cu 2020.
La certificazione è stata implementata nella sezione “altri dati” dei nuovi codici che identificano le soglie di esenzione del 70% e 90% del reddito (e del 50% confermata per gli sportivi professionisti), applicabili già dal 2019 in ragione dell’anticipazione disposta dall’articolo 13 ter del Dl 124/2019. Poiché però l’operatività di tale norma è subordinata all’adozione di un decreto che spieghi le relative modalità, nonché alla disponibilità dello stanziamento previsto, nell’attesa i datori di lavoro non possono riaprire i conguagli dei lavoratori che lo abbiano richiesto e conseguentemente non possono certificare le maggiori esenzioni. Al massimo possono informare il dipendente della possibilità di beneficiare di questo maggior sconto in sede di dichiarazione dei redditi (sempre che nel frattempo il decreto sia stato adottato), inserendo la specifica annotazione distinta in funzione della specifica percentuale di esenzione (CQ/CR/CS).
Dalla sezione “altri dati” scompare l’indicazione del reddito dell’abitazione principale eventualmente comunicato dal sostituito, così come i dati dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori iscritti all’anagrafe del Comune di Campione d’Italia, in quanto questi ultimi confluiscono nella nuova sezione ad hoc collocata in calce ai dati fiscali. In quest’ultima il sostituto deve indicare il reddito di lavoro dipendente e assimilato al lordo dell’abbattimento spettante in base al rinnovato articolo 118 bis del Tuir, e specificare la deduzione applicata nella nuova annotazione CA.
Utile è la nuova annotazione CL, che consente al sostituto di comunicare al dipendente la presenza di tributi che non sono stati trattenuti in sede di assistenza fiscale e che dovranno essere versati dal lavoratore in sede di dichiarazione. Tale annotazione dovrebbe poter essere utilizzabile anche nel caso in cui al sostituto sia sfuggito un 730/4 pervenuto telematicamente, ovvero quest’ultimo sia stato ricevuto dopo la fine dell’anno.
Un’altra semplificazione introdotta dalle istruzioni ministeriali riguarda il caso in cui il flusso sia trasmesso tramite un intermediario abilitato che, secondo l’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, è tenuto a rilasciare al sostituto l’apposito documento contenente l’impegno alla trasmissione telematica.
Le istruzioni precisano che è ammesso il cosiddetto impegno cumulativo, cioè valido per più dichiarazioni e comunicazioni (per esempio 770 e Cu), e che ha valore di impegno anche l’incarico professionale in cui sia distintamente evidenziato il servizio di trasmissione telematica delle Cu. La durata dell’impegno in questo caso coincide con quella dell’incarico e comunque fino al 31 dicembre dei tre anni successivi, salvo revoca del cliente, mentre la data da riportare nel frontespizio è quella di sottoscrizione dell’incarico.
La sezione dedicata alle indennità di fine rapporto ospita nel punto 912 la nuova detassazione sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici introdotta dall’articolo 24 del Dl 4/2019.


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