Notizia

Prassi di lavoro scorrette, linea dura della Cassazione sull’entità delle sanzioni disciplinari

Pubblicato il 30 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La riforma operata dal Dlgs 81/2008 ha posto in primissimo piano l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, nei casi in cui il dipendente abbia violato le norme e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Invero, già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva "catalogato" tali condotte come ipotesi di esercizio doveroso dell'azione disciplinare ma, recentemente, con la sentenza 1683 del 17 gennaio 2020, la Cassazione ha espresso un ulteriore orientamento di particolare rilievo in ordine all'entità della sanzione.

La vicenda affrontata risale al 2012, quando in un cantiere edile un operaio restò vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro; secondo i giudici di merito la responsabilità è imputabile sia al datore di lavoro che al preposto, per il reato previsto dagli articoli 113 e 590 del codice penale, per aver cagionato, in cooperazione colposa tra di loro, l'evento lesivo.

Il dato significativo è che, dagli accertamenti compiuti, è emerso che la causa dell'infortunio è ascrivibile al fatto che il lavoratore e i suoi colleghi seguivano all'interno del cantiere, per l'operazione di carico delle casseforme, una procedura di lavoro scorretta con il consenso del preposto. Sostanzialmente il preposto non aveva vigilato correttamente come avrebbe dovuto fare (articolo 19 del Dlgs 81/2008) sull'uso pericoloso di fasce, in contrasto con quanto prevedeva il manuale del costruttore.

Si tratta, pertanto, di una prassi scorretta tollerata a livello aziendale per la quale dalle prove testimoniali è emerso che i lavoratori ricevevano solo un rimprovero verbale (articolo 2106 del codice civile; articolo 7 della legge 300/1970). Secondo la Cassazione, tuttavia, di fronte a violazioni di tale gravità il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi seguendo una linea più dura, basata sulla sospensione dall'attività del lavoratore responsabile.

Ecco, quindi, che la giurisprudenza attribuisce un rilievo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, anche all'entità della sanzione disciplinare irrogata, il che sposta il giudizio sulla proporzionalità della stessa rispetto alla condotta del lavoratore che, secondo il ragionamento dei giudici, è connaturata da una maggiore gravità quando sono violate le norme e le disposizioni aziendali in materia antinfortunistica.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).