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Lavoratori all’estero: nuove retribuzioni convenzionali per il calcolo del premio 2020

Pubblicato il 30 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la circolare n. 3 del 29 gennaio 2020, l’INAIL recepisce il D.M. 11 dicembre 2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero.

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari, con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è attuata infatti mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto. Le retribuzioni convenzionali da prendere costituiscono la base di calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonchè per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione: la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali fissati dalle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Per i lavoratori italiani che operano all’estero per datori di lavoro italiani e stranieri, in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, vige l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali.

Sono esclusi dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali:

- i contribuenti che prestano la loro attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero (in questo caso, infatti, la convenzione prevale sulle disposizioni fiscali interne);

- i dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero.