Con la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 l’INPS, comunica, relativamente all’anno 2020, i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La variazione percentuale negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2019 e l’anno 2018, è pari a + 0,5%: ne deriva che la misura per l’anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a € 48,98 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019, pari a € 515,58 mensili).
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2020, a € 27,21. Anche per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a € 27,21, ragguagliato a € 48,98, fatto salvo quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2020 in € 47.379,00 e l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948.
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2020, a € 103.055.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 515,58 per l'anno 2020, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 206,23. Il limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro, è pari a € 10.724,00.