La non punibilità è prevista anche per i reati omissivi quali l’omesso versamento Iva, di ritenute e l’indebita compensazione di crediti non spettanti. I citati delitti omissivi hanno natura di reato istantaneo e si perfezionano alla scadenza del termine previsto. Non occorre pertanto il fine di evasione poiché sono punibili per dolo generico, ossia per la consapevolezza di non versare all’Erario le imposte dichiarate e dovute alle previste scadenze. Il termine per il pagamento dell’acconto Iva (normalmente il 27 dicembre) segna la data di consumazione del reato di omesso versamento Iva, se il debito non pagato indicato nella dichiarazione dell’anno precedente è superiore a 250.000 euro. Così come la scadenza dell’invio del 770 (lo scorso anno era il 31 ottobre 2019) individua la consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute dell’anno precedente se superiori a 150.000 euro. Per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti, invece, è sufficiente non versare le somme dovute, utilizzando la compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Tali illeciti non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.