Il cambio dei limiti fiscali previsto nell’ultima L. 169/2019 (Bilancio 2020) da 5,29 a 4 euro (cartacei) e da 7 a 8 euro (elettronici) trova la sua linea di demarcazione nel 1° gennaio 2020. Pertanto, le nuove soglie valgono solo per i ticket maturati a partire da questa data. Nessuna tassazione in capo al dipendente per i buoni pasto su carta da 5,29 euro ricevuti nel 2019 (o entro il 12 gennaio se di competenza del 2019) e spesi nel corso di quest’anno o ancora da spendere. Imponibili, invece, i buoni maturati a partire dal 1° gennaio 2020, ma solo sull’eccedenza tra l’importo facciale degli stessi e i nuovi limiti fiscali di 4 euro per i ticket cartacei e 8 euro per quelli elettronici. Doppio binario per la tassazione dei buoni pasto in capo ai lavoratori e alle aziende. Per i primi il valore dei ticket non concorre a formare reddito di lavoro dipendente o assimilato fino agli importi giornalieri di 4 e 8 euro; è imponibile solo l’eventuale eccedenza tra valore facciale del buono e dette soglie. Di converso, per il datore di lavoro il costo dei buoni pasto è sempre interamente deducibile dal reddito di impresa, a prescindere dall’importo dei singoli buoni, e non sconta neppure la limitazione della deducibilità al 75% stabilita dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese alberghiere e di ristorazione.