La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2617/2020, ha statuito che l’Amministrazione finanziaria ben può contestare il credito d'imposta rivendicato dal contribuente anche se sono scaduti i tempi per l'accertamento senza che sia stato adottato alcun provvedimento. E ciò perché i termini di decadenza operano per i crediti del Fisco e non per i suoi debiti verso i privati. Il tutto anche quando il bonus non deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi, come nel caso dei crediti d'imposta per dividendi regolati dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Niente rimborso al trustee del Regno unito di Gran Bretagna, poi, se non è possibile individuare l'effettivo beneficiario dei dividendi.