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La notifica del verbale ispettivo è valida anche se il datore è assente

Pubblicato il 03 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La notifica del verbale ispettivo al datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza. È quanto affermato dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 1996 del 20 gennaio 2020, riepiloga le regole per la notifica del verbale ispettivo al datore di lavoro.

La sentenza precisa che ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, ma è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne conoscenza (Cass. 45737/2017). Nella fattispecie in esame il ricorrente si è, invece, limitato ad eccepire l'irregolarità della notifica per compiuta giacenza eseguita presso il suo indirizzo di residenza, ma non presso la sede legale. La Cassazione, ad abundantiam, sottolinea che tale modalità di notifica è del tutto corretta «in quanto ad essere chiamato all'adempimento delle prescrizioni impartite è il contravventore-persona fisica, attivandosi con la comunicazione del verbale al contravventore ex D.Lgs. n. 758 del 1994, una procedura mista amministrativo/penale nei confronti dell'indagato e non certo della società, non costituendo le violazioni addebitate reati presupposto della responsabilità dell'ente, prevista solo per i delitti richiamati al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies)».

Per la Cassazione è altresì priva di fondamento l'eccezione secondo cui vi sarebbe la nullità assoluta della procedura di notifica per mancata notifica della cd. CAD (comunicazione di avvenuto deposito). Per il ricorrente l'agente postale avrebbe dovuto inviare al notificando la CAD, mancando quindi l'attestazione della giacenza del plico presso l'ufficio postale per il periodo di almeno dieci giorni consecutivi. La Cassazione, ribadita la sussistenza di un'assoluta libertà di forma del procedimento di comunicazione al contravventore del verbale ex D.Lgs. n. 758 del 1994, precisa che la procedura il cui mancato rispetto è invocato dal ricorrente riguarda esclusivamente le notificazioni di atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, e non le notificazioni di verbali redatti da un organo amministrativo nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, come nel caso in esame.

I giudici della suprema corte, in conclusione della sentenza, sgombrano il campo da ogni dubbio affermando che, anche se si ritenesse applicabile detta procedura alle notifiche di atti diversi da quelli giudiziari, è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «la notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell'atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre l'ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell'atto a soggetto abilitato … costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l'attestazione dell'invio» (Cass. 3514/2019).


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