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TFR al Fondo di Tesoreria: esclusa la portabilità ad altri fondi pensione

Pubblicato il 05 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Arriva il messaggio INPS n.413 del 4 febbraio 2020 in materia di quote di TFR (Trattamento di fine rapporto) accantonate ad altro fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore.

Si ritiene che l’istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora dette quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria, costituito presso l’INPS. In particolare si precisa che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

Il legislatore, quindi, ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare, consentendo agli iscritti a dette forme pensionistiche di scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione.

L’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire. Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore.

Di conseguenza, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria, inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.

Considerato che la richiesta di trasferimento presuppone l’attivazione da parte del lavoratore di una nuova adesione alla forma di previdenza complementare alla quale lo stesso intende trasferire il TFR pregresso, le Strutture territoriali avranno altresì cura di verificare che il datore di lavoro abbia correttamente adempiuto all’obbligo di comunicazione della volontà del lavoratore.


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