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Procedura di conciliazione: sul rispetto dei termini fa fede la data dell’offerta

Pubblicato il 07 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italiia Oggi;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 148 del 10 gennaio 2020, ha fornito il proprio parere sulla possibilità che la procedura conciliativa, disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, possa esaurirsi oltre il termine, pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento, per la presentazione dell’offerta conciliativa.
È stato infatti formulato un apposito quesito in merito alla possibilità che l’Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di tale termine.
L’Ispettorato, per una corretta analisi del quesito, procede allo studio del dato letterale della norma, che fa riferimento al momento di presentazione dell’offerta da parte del datore di lavoro per l’individuazione del termine di decadenza, nonché della ratio dell’istituto volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavoratori.
In effetti, sovente le sedi protette non sono immediatamente disponibili. In questo caso assume rilevanza la circostanza che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta, e che entro quel termine lo stesso abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.
In questo caso l’indicazione degli estremi dell’assegno costituisce elemento necessario affinché si possa ritenere perfezionata l’offerta reale: in questo caso l’eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell’esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma.



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