Notizia

Invio corrispettivi, niente sanzioni sul ritardo del secondo semestre 2019

Pubblicato il 11 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6/E/2020, ha introdotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio previsto, ritenendo applicabili le sanzioni solo in caso di trasmissione telematica, riferita al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019, successiva a tale data ovvero omessa dopo tale termine. La violazione deve naturalmente essere consistita solamente nella mancata trasmissione dei dati, mentre la loro documentazione, memorizzazione e liquidazione delle imposte correlate devono essere state effettuate correttamente e tempestivamente.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...