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Invio corrispettivi, niente sanzioni sul ritardo del secondo semestre 2019

Pubblicato il 11 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6/E/2020, ha introdotto di fatto una ulteriore moratoria al trattamento sanzionatorio previsto, ritenendo applicabili le sanzioni solo in caso di trasmissione telematica, riferita al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019, successiva a tale data ovvero omessa dopo tale termine. La violazione deve naturalmente essere consistita solamente nella mancata trasmissione dei dati, mentre la loro documentazione, memorizzazione e liquidazione delle imposte correlate devono essere state effettuate correttamente e tempestivamente.