Con l'emendamento inserito nel decreto milleproroghe, il Legislatore ha modificato l'articolo 379, comma 3, primo periodo, Codice della crisi, sostituendolo con le seguenti parole: “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore (…) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, cod. civ.”. In tal modo, i 2 esercizi da prendere in esame per la verifica del superamento dei limiti sono diventati il 2018 e il 2019 e di conseguenza, il primo bilancio da assoggettare a revisione è quello relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020. A questo punto, l'intervento del Legislatore chiarisce la portata dell'obbligo (ancorché faccia riferimento a una norma, l'articolo 2364, cod. civ., che disciplina l’assemblea delle Spa), ma resta da definire il comportamento che potranno adottare le società che, in forza di una chiara disposizione di legge, hanno provveduto a nominare il revisore per il controllo dei bilanci 2019-2021.