L'Inps, con messaggio 471 del 7 febbraio 2020, illustra le modalità di comunicazione dei dati relativi ai compensi concessi dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell'anno di imposta 2019.
Tale procedura, come correttamente evidenziato dal manuale operativo, consente alle aziende di informare l'Inps dell'avvenuta concessione a ex dipendenti titolari di pensione di trattamenti accessori, denominati benefit, che, qualora superassero l'importo fissato dalla normativa in atto (258,23 euro), dovranno essere sommati al trattamento pensionistico al fine di sottoporli al calcolo fiscale.
Come precisato dall'Istituto, il principio di omnicomprensività della retribuzione imponibile comporta l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro.
Rientrano in tale ampia definizione i fringe benefit e le stock option che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Nelle dinamiche ordinarie della tassazione dei redditi di lavoro dipendente può tuttavia avvenire che un importo concesso da un datore di lavoro a un dipendente cessato possa essere ripreso a tassazione in occasione del conguaglio fiscale di fine anno dall'ultimo sostituto d'imposta.
Proprio in tale caso, laddove l'Inps sia l'ultimo sostituto d'imposta (perché corrisponde indennità soggette e/o pensione) è necessario che il vecchio datore di lavoro, al fine di evitare che il percipiente debba predisporre dichiarazione reddituale, comunichi all'Istituto gli importi concessi a titolo di fringe benefit e/o stock option.
Per consentire all'Inps di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta, le aziende interessate dovranno inviare telematicamente all'Istituto, entro il 20 febbraio 2020, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso dell'anno 2019 al personale cessato dal servizio nel corso del medesimo anno.
Quest flussi informativi, contenenti i dati fiscali di fringe benefit e stock option, che perverranno oltre il 20 febbraio 2020, non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, obbligando il vecchio datore di lavoro a una rettifica della Certificazione unica nella quale sarà indicata apposita annotazione relativa alla necessità da parte del contribuente di provvedere autonomamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
I predetti importi saranno inviati tramite specifici flussi, utilizzando l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile sul sito istituzionale, www.inps.it: "Servizi on line"> "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti".
È opportuno evidenziare, in chiusura, che l'uso della procedura di "Comunicazione Benefit Aziendali" è consentito a quegli utenti, aziende e consulenti, che sono in possesso di un'utenza specializzata e di un Pin e che utilizzano le procedure dedicate all'invio dell'Uniemens.