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Imprese obbligate a una nuova contabilità per ogni commessa

Pubblicato il 13 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’appaltatore lunedì 17 febbraio dovrà versare le ritenute utilizzando un F24 distinto per ciascun committente. Le ritenute da indicare andranno calcolate con un criterio proporzionale considerando anche le eventuali assenze, ad esempio, per ferie e permessi.

Questo significa che, se un lavoratore ha svolto 50 ore in un mese presso un committente Alfa a fronte di 200 ore mensili comprese le assenze per ferie e malattia, il 25% delle ritenute calcolate sulla sua busta paga dovrà confluire nel modello F24 intestato al committente Alfa.

È questa la scelta definitiva adottata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 2020, pubblicata ieri, con cui sono state date istruzioni operative a committenti e appaltatori sulla norma antievasione contenuta nell’articolo 4 del Dl 124/2019.

I primi a essere coinvolti nella gestione complicata di questa norma sono proprio gli appaltatori e i subappaltatori. Infatti, la norma sembra imporre un nuovo assetto all’organizzazione di queste imprese, vincolandole a tenere una contabilità per commessa, almeno riferita all’impiego dei lavoratori.

L’Agenzia spiega che ai fini del riproporzionamento devono essere escluse le retribuzioni arretrate o differite e l’indennità di fine rapporto; al contrario, devono invece essere incluse le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all’Irpef.

La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall’impresa compilando un distinto modello F24 per ognuno di essi, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione 109 del 24 dicembre 2019. Invece, la quota di ritenute alla quale non è applicabile l’articolo 17-bis è versata cumulativamente dall’impresa, con un modello F24 separato, senza far riferimento ad alcun committente.

Per consentire i controlli del committente, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente: un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale; il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato; l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Secondo la circolare, il committente deve verificare che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore. Al committente, dunque, è richiesta una valutazione dei documenti per verificare, ad esempio, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e i contratti collettivi.

Una ulteriore verifica richiesta al committente è sulle ritenute fiscali, che per ciascun lavoratore non devono essere manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Secondo l’Agenzia le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

È chiaro che si tratta di una operazione che si basa su calcoli empirici e in quanto tale rende molto difficile l’applicazione del regime sanzionatorio. Nei casi di incongruità dei valori, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle.

Il committente deve anche verificare che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di specifici crediti autorizzati.

In assenza della documentazione dell’appaltatore o in caso di accertata incongruità dei versamenti, il committente ha l’obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi, sino a concorrenza del 20% del valore dell’opera e maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria. Per maturazione si intende che il corrispettivo risulti certo, liquido ed esigibile.


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