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Facciate, sconto del 90% sul risparmio energetico

Pubblicato il 15 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E/2020 in tema di lavori per il decoro urbano: incentivi estesi anche a perizie, progetti e ponteggi. Il bonus facciate riguarda i lavori di recupero su tutto il «perimetro esterno» dell’edificio, esclusi i cortili, a meno che non siano visibili dalla strada». Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell’immobile oggetto dell’intervento esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Tutti i lavori devono servire al «recupero o restauro» della facciata (compresi balconi, fregi esterni) di edifici anche non abitativi. Esclusi i lavori a serramenti, infissi e cancelli e in generale a ciò che non fa parte delle «strutture opache». Sono comprese nel super bonus anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione lavori, rilascio dell’attestazione di prestazione energetica.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...