A partire dagli atti di trasferimento stipulati dal 1° gennaio scorso, è salita al 26% l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche e altri soggetti non in regime d’impresa (comprese le società semplici) tramite la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. È l’effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 695, Legge di Bilancio 2020 che, modificando il comma 496, articolo 1, L. 266/2005, parifica l’aliquota impositiva di queste plusvalenze a quella sui capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni. Questa imposta non viene liquidata in dichiarazione dei redditi, ma viene versata al notaio su richiesta della parte venditrice. Con risposta a interpello n. 129/2018 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto applicabile questa disciplina anche all’immobile ceduto dopo un anno dall’acquisizione tramite atto transattivo redatto a chiusura di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità.