Assonime, con il caso n. 2, avente una chiara portata pratica per i gruppi con la testa in UK e subholding in Italia tenuti alla redazione del bilancio consolidato, ha affermato che le società di capitali italiane controllate da società del Regno Unito rientrano nell’esonero dalla redazione del consolidato, ex articolo 27, comma 3, D.Lgs. 127/1991, per i bilanci consolidati da redigere e depositare nel corso del 2020. Ciò in quanto anche per il 2020 la controllante UK è tenuta a redigere il bilancio consolidato nel rispetto della disciplina europea.