La detrazione del 90% relativa al bonus facciate riguarda anche gli immobili detenuti dai soggetti che conseguono reddito d’impresa: persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali. In base al principio di competenza, trattandosi di prestazioni di servizi, la spesa si considera sostenuta alla data in cui le prestazioni sono ultimate (articolo 109, comma 2, lettera b, Tuir): è opportuno che la data di ultimazione risulti dalla documentazione, in particolare se vicina al termine dell’esercizio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei 9 periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. Per la detrazione relativa ai successivi nove esercizi, si registra un credito d’imposta nella voce C.II.5-bis «Crediti tributari» dello Stato patrimoniale con contropartita, in avere, la voce 20 del Conto economico, relativa alle imposte dell’esercizio, che poi è riscontata («Risconto passivo»). Negli esercizi successivi, le imposte correnti e i debiti tributari sono rilevati al lordo della detrazione: poi i debiti tributari sono ridotti del credito d’imposta (Debiti tributari a Crediti tributari) e il risconto è girocon-tato nella voce 20 del Conto economico (Risconto passivo a imposte).