Particolarmente interessanti sono le forme di welfare di produttività o aziendale, più flessibili rispetto alle rigide condizioni previste dal welfare sindacale. Quanto a quest’ultimo, l’articolo 1, commi 182 e 186, L. 208/2015 ha previsto la possibilità di detassare i premi di risultato, nel limite di 3.000 euro (4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) per i dipendenti con una retribuzione annua lorda entro gli 80mila euro annui. Ciò, tuttavia, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Il welfare di risultato, introdotto dal comma 184, L. 208/2015, dà invece la possibilità di convertire il premio di risultato oggetto di detassazione in beni e servizi esenti da imposizione. Si passa quindi da un premio in denaro a uno in natura, con vantaggi fiscali che possono essere interessanti.