La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4260/2020, ha statuito che la valutazione della quota del socio d’opera uscente da una società di persone, anche nel caso in cui sia da effettuarsi con metodo equitativo, non può prescindere dalla redazione della situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Inoltre, l’onere di provare il valore della quota del socio uscente incombe agli amministratori della società.