Notizia

Ai fondi immobiliari negato bonus costruzioni

Pubblicato il 21 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 70/2020, ha affermato che il fondo immobiliare che demolisce e ricostruisce un fabbricato o che lo ristruttura integralmente non è qualificabile come “impresa di costruzione e ristrutturazione” e, quindi, non può avvalersi dell’agevolazione di cui all’articolo 7, D.L. 34/2019 (imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) qualora ricorrano i seguenti presupposti: il fondo acquisti un «intero fabbricato»; il fondo (mediante appalto, non potendolo fare direttamente) ristrutturi detto fabbricato oppure lo demolisca e ricostruisca un nuovo edificio entro i dieci anni successivi all’acquisto, effettuando l’operazione edilizia in conformità alla normativa antisismica e conseguendo, all’esito dei lavori, una delle classi energetiche di massimo pregio («Nzeb», «A» o «B»); proceda alla alienazione di almeno il 75% del volume del fabbricato risultante dalle predette operazioni di ristrutturazione o di ricostruzione post demolizione.

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

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Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...