L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 70/2020, ha affermato che il fondo immobiliare che demolisce e ricostruisce un fabbricato o che lo ristruttura integralmente non è qualificabile come “impresa di costruzione e ristrutturazione” e, quindi, non può avvalersi dell’agevolazione di cui all’articolo 7, D.L. 34/2019 (imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna) qualora ricorrano i seguenti presupposti: il fondo acquisti un «intero fabbricato»; il fondo (mediante appalto, non potendolo fare direttamente) ristrutturi detto fabbricato oppure lo demolisca e ricostruisca un nuovo edificio entro i dieci anni successivi all’acquisto, effettuando l’operazione edilizia in conformità alla normativa antisismica e conseguendo, all’esito dei lavori, una delle classi energetiche di massimo pregio («Nzeb», «A» o «B»); proceda alla alienazione di almeno il 75% del volume del fabbricato risultante dalle predette operazioni di ristrutturazione o di ricostruzione post demolizione.