La circolare n. 1/E/2020, ha affermato che l’utilizzo di beni strumentali del committente non fa scattare la norma sul controllo delle ritenute se si tratta di beni che non qualificano il servizio reso dall’appaltatore. A ridosso della prima scadenza di lunedì 24 febbraio sono ancora molti gli interrogativi che riguardano l’esistenza dei diversi requisiti previsti dall’articolo 4, D.L. 124/2019. Con riguardo al requisito richiesto per cui il prestatore deve utilizzare beni strumentali posseduti o comunque riconducibili al committente, la circolare n. 1/E/2020, ha precisato che la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. La circolare ha inoltre chiarito che, qualora i lavoratori della impresa appaltatrice impieghino beni di quest’ultima, non farà scattare la norma l’utilizzo occasionale di beni del committente, che non sono indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio. Questa affermazione lascia aperti taluni interrogativi. Ci si chiede se l’occasionalità nell’utilizzo costituisca requisito che si aggiunge a quello di beni «non indispensabili», ovvero se si tratti di un mero rafforzativo, interpretazione a nostro avviso preferibile.