Cambio di rotta della Cassazione sull’esenzione da ritenuta prevista in base alla direttiva madre-figlia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2313/2020, che ha analizzato il caso di una società residente nel Regno Unito che aveva percepito dividendi da società controllate con sede in Italia e che aveva chiesto il rimborso del credito d’imposta ex articolo 10, § 4, della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. La Suprema corte ha cassato con rinvio la decisione della CTR sancendo che la questione va analizzata «alla luce del principio, di matrice eurounitaria, della neutralità della tassazione in rapporti transnazionali». L’articolo 4 della direttiva prevede che la percezione dei dividendi debba essere fiscalmente neutra per la società madre. Solo così si evita che questa subisca un trattamento deteriore rispetto a quello applicabile qualora le due società fossero residenti dello stesso Stato (così anche la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 dicembre 2019, causa C-389/18). L’esenzione da ritenuta elimina la doppia imposizione giuridica ma non necessariamente la doppia imposizione economica, che richiede un’analisi del meccanismo di tassazione in capo alla società madre, non svolto dalla CTR. In as-senza della verifica permane il rischio di violazione della neutralità fiscale.