La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2077/2020, ha statuito che l’atto istitutivo del fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo un’attività obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto non trova contropartita in una contro-prestazione a favore di chi sottopone i propri beni al vincolo del fondo. È quindi un atto suscettibile di revocatoria, a meno che si dimostri: l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del «dovere morale»; l’intenzione del soggetto che ha istituito il fondo di adempiere a tale dovere mediante l’atto istitutivo del fondo patrimoniale.