Un numero consistente di soggetti minori non si è ancora reso conto di dover rispettare l’adempimento: la circolare si limita a ricordare che «l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ricorre, infine, anche per gli operatori che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate». Il secondo e unico altro richiamo ai forfettari ricorre nella nota (42) per evidenziare che se acquistano il registratore telematico il credito di imposta compete anche sull’Iva, che per loro è indetraibile. Per questi soggetti è stato disposto un periodo transitorio di 6 mesi – di cui non parla la circolare – in cui i corrispettivi possono ancora essere certificati secondo le vecchie modalità, di ricevuta fiscale o scontrino, a condizione di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate il totale dei corrispettivi di ciascuna giornata in cui è stata svolta l’attività. È affidato alla nota (49) la conferma di validità del registro dei «corrispettivi di emergenza»: Ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio). Ampiamente confermata l’alternativa tra documento commerciale del registratore tele-matico e l’emissione di una fattura per singola operazione.