Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4115/2019, ha statuito che se Srl Alfa controlla Srl Beta e Beta controlla la società Gamma (quest'ultima soggetta a revisione legale), Alfa deve nominare l'organo di controllo (o il revisore) in quanto «controlla», sia pur indirettamente, «una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 2, lettera b), cod. civ.). Alla nomina dell'organo di controllo (o del revisore) non deve invece procedere Beta in quanto la “catena” di controllo tra Alfa, Beta e Gamma permette di non considerare Beta (in quanto controllata da Alfa) quale controllante di Gamma