Doppia certificazione per le prestazioni di servizi «a credito»: il documento commerciale dovrà essere emesso sia all'ultimazione della prestazione sia all'atto del pagamento del corrispettivo; non così per le cessioni, per le quali l'adempimento va eseguito solo al momento della consegna dei beni. Il documento commerciale non è soggetto all'imposta di bollo e non deve essere rilasciato nel caso di emissione della fattura immediata. Sono alcune precisazioni fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E/2020, che analizza taluni aspetti generali dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi introdotto dall'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, rinviando alle faq di prossima emanazione la soluzione di casi particolari.